PIATTAFORMA CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO TERZO SETTORE.
CONTRATTI DI LAVORO
□ Tutti rapporti di lavoro con apposizione di un termine, a prescindere dalla loro tipologia, non potranno essere superiori al 10% della totalità dei rapporti di lavoro, ad esclusione dei contratti stipulati per la sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro (es. maternità).
□ Durata massima del contratto a termine di 9 mesi.
□ Regolamentazione tramite graduatorie del passaggio da contratti con termine a contratti a tempi indeterminato.
□ Regolamentazione tramite graduatorie del passaggio da contratti part time a tempo pieno e viceversa.
□ Stabilizzazione trimestrale dell’orario settimanale part-time effettivamente svolto.
ORARIO DI LAVORO
□ Riduzione dell’orario settimanale di lavoro a 36 ore, con riconoscimento di 2 ore riservate ad attività di formazione, aggiornamento, verifica, e comunque non di prestazione diretta all’utenza.
□ Straordinario: le ore lavorate oltre le 36 ore, possono essere recuperate su richiesta del lavoratore, fermo restando il pagamento della maggiorazione.
□ Riconoscimento della maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo.
□ Limite massimo annuale di 100 ore.
□ Abolizione di ogni ulteriore meccanismo di flessibilità, banca ore, recupero negativo delle ore prestate in difetto o in eccesso.
□ Abolizione delle deroghe ai riposi giornalieri e settimanali
FERIE, PERMESSI, DIRITTO ALLO STUDIO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
□ 32 giorni di ferie annue, 4 giorni di festività soppresse, santo patrono se ricadente in giorno lavorativo.
□ 8 giorni l’anno per partecipaziobe prove di concorsi od esami
□ 3 giorni per eventi luttuosi e nascite
□ 150 ore per una percentuale pari al 10% del personale per la partecipazione ai corsi di studio di ogni ordine e grado
□ 100 ore per una percentuale pari al 10% del personale per formazione e aggiornamento
MATERNITA’/PATERNITA’
□ Per il periodo di astensione obbligatoria, integrazione del trattamento assistenziale al 100% della normale retribuzione.
□ Diritto al passaggio da tempo pieno a part-time
□ Permessi malattia del bambino: senza limite temporale fino a 3 anni, 5 giorni l’anno fra i 3 e gli 8 anni.
MALATTIA/ INFORTUNIO SUL LAVORO
□ Conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi nell’arco dei 3 anni precedenti, con esclusione delle malattie gravi.
□ Diritto all’aspettativa non retribuita per ulteriori 18 mesi,
□ Integrazione dell’indennità al 100% della retribuzione fissa mensile.
□ Infortunio: integrazione al 100% fino a guarigione clinica
ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI
□ 12 mesi in un triennio
□ Di diritto per motivi di studio e formazione, o se richiesti da lavoratori con anzianità superiore ai 6 anni
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Riordino dei livelli e delle qualifiche per categorie e progressioni economiche, semplificando per esempi:
□ D1 educatore professionale, infermiere professionale, D2 coordinatore
□ C1 assistente qualificato, C2 operatore socio sanitario, C3 educatore
□ B3 assistente non qualificato
REPERIBILITA’/FLESSIBILITA’
□ Riconoscimento dell’indennità di reperibilità per il personale chiamato a operare sostituzioni non programmabili, con riconoscimento della prestazione come straordinario
□ Abolizione del servizio con obbligo di residenza in struttura cosiddetta “notte passiva”.
□ Abolizione degli istituti di flessibilità oraria settimanale e plurisettimanale
□ Diritto per i part-time di revoca delle clausole di flessibilità ed elastiche
□ Part-time: riconoscimento della maggiorazione per le ore prestate oltre l’orario contrattuale pari a quelle riconosciute come straordinario, le maggiorazioni non sono sostitutive dell’incidenza sugli altri istituti contrattuali.
CAMBI DI GESTIONE
□ Mantenimento delle condizioni contrattuali maturate e dell’anzianità di servizio
□ Riconoscimento degli eventuali integrativi territoriali maturati con la cooperativa precedente.
□ Nessun obbligo di associamento nel passaggio tra cooperative.
INCREMENTI ECONOMICI
□ Recupero della retribuzione persa nei rinnovi contrattuali precedenti, percorso di equiparazione del trattamento con il personale di ruolo nei servizi pubblici sociali e sanitari
□ La richiesta è quantificata in € 250 per l’attuale 4 livello da riproporzionare per tutte le altre posizioni economiche.
MENSILITA’ AGGIUNTIVE
□ Trasformazione delle retribuzioni aziendali e territoriali (EDR) comunque definiti in una mensilità aggiuntiva o quattordicesima mensilità.
PROPOSTE DI MODIFICA DELLE NORMATIVE IN VIGORE
NORMATIVA SUL SOCIO-LAVORATORE
Modifica sostanziale della Legge 142/2001 (Legge sui soci lavoratori) con i seguenti obiettivi:
- estensione, senza il rimando a ulteriori specifici accordi sindacali come è attualmente, dei diritti sindacali e dei lavoratori (Legge 300/70), è inaccettabile che i diritti sindacali siano applicabili a discrezione e con riserva nelle cooperative;
- abolizione delle parti che consentono il licenziamento del socio lavoratore, senza la tutela prevista per i normali lavoratori dipendenti, tramite la semplice esclusione da socio;
- abolizione della norma che consente la deroga dei contratti collettivi nazionali (oggi c’è il riconoscimento del solo trattamento economico complessivo, cioè non di tutta la parte normativa e non di ogni singolo istituto contrattuale), stessa cosa per la possibilità delle cooperative di dichiarare lo stato di crisi per sospendere l’applicazione dei contratti nazionali e integrativi.
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Proposta di sanatoria dei contributi versati in maniera ridotta dalle coop tramite il meccanismo del salario medio convenzionale (oggi in via di lento superamento ma i danni fatti sono enormi con l’attuale regime contributivo) e riconoscimento per le prestazioni socio-sanitarie-educative e assistenziali come lavoro usurante.
NORMATIVA APPALTI
Considerando le ragioni dei processi di esternalizzazione si predispone una proposta di legge che vada a reintrodurre il principio, abolito con il Dlvo 276/03 (Legge 30), che era contenuto nell’art. 3 della legge n. 1369/1960, dove si affermava la solidarietà tra appaltante e appaltatore obbligati “a corrispondere ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai dipendenti dell’appaltante”, estendendo il principio alle varie forme di esternalizzazione oggi presenti nel mercato del lavoro (accreditamento, convenzioni ecc…).
A questa proposta sugli appalti si affianca alla parte dell’articolato della proposta di legge della campagna “Assunti Davvero” sulla reinternalizzazione dei servizi in appalto.
RUOLO SOCIALE E PROFESSIONALITÀ
Sui temi della professionalità c’è il fronte del riconoscimento contrattuale e pubblico delle qualifiche (dalla figura dell’operatore socio-sanitario OSS, a quella dell’educatore professionale), problema legato non solo all’importante questione salariale ma anche al ruolo degli operatori del settore nel sistema socio-sanitario, all’accesso ai concorsi pubblici, all’effettivo diritto alla riqualificazione e aggiornamento professionale, al contrasto dei processo di “sanitarizzazione” delle professionalità sociali.
□ Tutti rapporti di lavoro con apposizione di un termine, a prescindere dalla loro tipologia, non potranno essere superiori al 10% della totalità dei rapporti di lavoro, ad esclusione dei contratti stipulati per la sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro (es. maternità).
□ Durata massima del contratto a termine di 9 mesi.
□ Regolamentazione tramite graduatorie del passaggio da contratti con termine a contratti a tempi indeterminato.
□ Regolamentazione tramite graduatorie del passaggio da contratti part time a tempo pieno e viceversa.
□ Stabilizzazione trimestrale dell’orario settimanale part-time effettivamente svolto.
ORARIO DI LAVORO
□ Riduzione dell’orario settimanale di lavoro a 36 ore, con riconoscimento di 2 ore riservate ad attività di formazione, aggiornamento, verifica, e comunque non di prestazione diretta all’utenza.
□ Straordinario: le ore lavorate oltre le 36 ore, possono essere recuperate su richiesta del lavoratore, fermo restando il pagamento della maggiorazione.
□ Riconoscimento della maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo.
□ Limite massimo annuale di 100 ore.
□ Abolizione di ogni ulteriore meccanismo di flessibilità, banca ore, recupero negativo delle ore prestate in difetto o in eccesso.
□ Abolizione delle deroghe ai riposi giornalieri e settimanali
FERIE, PERMESSI, DIRITTO ALLO STUDIO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
□ 32 giorni di ferie annue, 4 giorni di festività soppresse, santo patrono se ricadente in giorno lavorativo.
□ 8 giorni l’anno per partecipaziobe prove di concorsi od esami
□ 3 giorni per eventi luttuosi e nascite
□ 150 ore per una percentuale pari al 10% del personale per la partecipazione ai corsi di studio di ogni ordine e grado
□ 100 ore per una percentuale pari al 10% del personale per formazione e aggiornamento
MATERNITA’/PATERNITA’
□ Per il periodo di astensione obbligatoria, integrazione del trattamento assistenziale al 100% della normale retribuzione.
□ Diritto al passaggio da tempo pieno a part-time
□ Permessi malattia del bambino: senza limite temporale fino a 3 anni, 5 giorni l’anno fra i 3 e gli 8 anni.
MALATTIA/ INFORTUNIO SUL LAVORO
□ Conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi nell’arco dei 3 anni precedenti, con esclusione delle malattie gravi.
□ Diritto all’aspettativa non retribuita per ulteriori 18 mesi,
□ Integrazione dell’indennità al 100% della retribuzione fissa mensile.
□ Infortunio: integrazione al 100% fino a guarigione clinica
ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI
□ 12 mesi in un triennio
□ Di diritto per motivi di studio e formazione, o se richiesti da lavoratori con anzianità superiore ai 6 anni
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Riordino dei livelli e delle qualifiche per categorie e progressioni economiche, semplificando per esempi:
□ D1 educatore professionale, infermiere professionale, D2 coordinatore
□ C1 assistente qualificato, C2 operatore socio sanitario, C3 educatore
□ B3 assistente non qualificato
REPERIBILITA’/FLESSIBILITA’
□ Riconoscimento dell’indennità di reperibilità per il personale chiamato a operare sostituzioni non programmabili, con riconoscimento della prestazione come straordinario
□ Abolizione del servizio con obbligo di residenza in struttura cosiddetta “notte passiva”.
□ Abolizione degli istituti di flessibilità oraria settimanale e plurisettimanale
□ Diritto per i part-time di revoca delle clausole di flessibilità ed elastiche
□ Part-time: riconoscimento della maggiorazione per le ore prestate oltre l’orario contrattuale pari a quelle riconosciute come straordinario, le maggiorazioni non sono sostitutive dell’incidenza sugli altri istituti contrattuali.
CAMBI DI GESTIONE
□ Mantenimento delle condizioni contrattuali maturate e dell’anzianità di servizio
□ Riconoscimento degli eventuali integrativi territoriali maturati con la cooperativa precedente.
□ Nessun obbligo di associamento nel passaggio tra cooperative.
INCREMENTI ECONOMICI
□ Recupero della retribuzione persa nei rinnovi contrattuali precedenti, percorso di equiparazione del trattamento con il personale di ruolo nei servizi pubblici sociali e sanitari
□ La richiesta è quantificata in € 250 per l’attuale 4 livello da riproporzionare per tutte le altre posizioni economiche.
MENSILITA’ AGGIUNTIVE
□ Trasformazione delle retribuzioni aziendali e territoriali (EDR) comunque definiti in una mensilità aggiuntiva o quattordicesima mensilità.
PROPOSTE DI MODIFICA DELLE NORMATIVE IN VIGORE
NORMATIVA SUL SOCIO-LAVORATORE
Modifica sostanziale della Legge 142/2001 (Legge sui soci lavoratori) con i seguenti obiettivi:
- estensione, senza il rimando a ulteriori specifici accordi sindacali come è attualmente, dei diritti sindacali e dei lavoratori (Legge 300/70), è inaccettabile che i diritti sindacali siano applicabili a discrezione e con riserva nelle cooperative;
- abolizione delle parti che consentono il licenziamento del socio lavoratore, senza la tutela prevista per i normali lavoratori dipendenti, tramite la semplice esclusione da socio;
- abolizione della norma che consente la deroga dei contratti collettivi nazionali (oggi c’è il riconoscimento del solo trattamento economico complessivo, cioè non di tutta la parte normativa e non di ogni singolo istituto contrattuale), stessa cosa per la possibilità delle cooperative di dichiarare lo stato di crisi per sospendere l’applicazione dei contratti nazionali e integrativi.
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Proposta di sanatoria dei contributi versati in maniera ridotta dalle coop tramite il meccanismo del salario medio convenzionale (oggi in via di lento superamento ma i danni fatti sono enormi con l’attuale regime contributivo) e riconoscimento per le prestazioni socio-sanitarie-educative e assistenziali come lavoro usurante.
NORMATIVA APPALTI
Considerando le ragioni dei processi di esternalizzazione si predispone una proposta di legge che vada a reintrodurre il principio, abolito con il Dlvo 276/03 (Legge 30), che era contenuto nell’art. 3 della legge n. 1369/1960, dove si affermava la solidarietà tra appaltante e appaltatore obbligati “a corrispondere ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai dipendenti dell’appaltante”, estendendo il principio alle varie forme di esternalizzazione oggi presenti nel mercato del lavoro (accreditamento, convenzioni ecc…).
A questa proposta sugli appalti si affianca alla parte dell’articolato della proposta di legge della campagna “Assunti Davvero” sulla reinternalizzazione dei servizi in appalto.
RUOLO SOCIALE E PROFESSIONALITÀ
Sui temi della professionalità c’è il fronte del riconoscimento contrattuale e pubblico delle qualifiche (dalla figura dell’operatore socio-sanitario OSS, a quella dell’educatore professionale), problema legato non solo all’importante questione salariale ma anche al ruolo degli operatori del settore nel sistema socio-sanitario, all’accesso ai concorsi pubblici, all’effettivo diritto alla riqualificazione e aggiornamento professionale, al contrasto dei processo di “sanitarizzazione” delle professionalità sociali.
ALLE LAVORATRICI E LVORATORI
SOCI E DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE SOCIALI E ASSOCIAZIONI TERZO SETTORE
Lavorare in una cooperativa sociale o in una associazione socio-sanitaria-educativa-assistenziale (il cosidetto terzo settore) è ogni giorno sempre più difficile, pesante e faticoso, mentre si continua ad essere sottopagati, e sempre più flessibili e precari.
Le cooperative, pur continuando a richiamarsi ai principi del movimento cooperativo, propongono condizioni di lavoro che prevedono flessibilità assoluta, reperibilità selvaggia, salari bassi, pochi diritti e tante clausole ricattatorie.
A.S.L. ,Comuni,Province con le loro “esigenze di bilancio”, con le gare di appalto, le convenzioni e gli accreditamenti hanno l’obiettivo di ridurre ulteriormente i costi del lavoro e di conseguenza il salario e i diritti dei lavoratori tramite l’intermediazione delle cooperative e associazioni che ottengono la gestione dei servizi pubblici.
Nessuno dei vari Governi, di centro destra o di centro sinistra, hanno dato risposte concrete alle lavoratrici ed ai lavoratori impiegati, in maniera precaria e ricattabile, nei tanti servizi gestiti in appalti e in convenzione nei servizi socio-sanitari, negando la realtà del lavoro e esaltando astrattamente il ruolo del no profit.CGIL-CISL-UIL gettano fumo negli occhi con accordi bidone e trattative tartaruga sul rinnovo dei contratti che non potranno mai cambiare la situazione di estrema incertezza di centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori.
Occorre uno scatto di dignità ed un rifiuto organizzato e generalizzato
di questa situazione diventata da troppo tempo insostenibile
□ contro i contratti bidone per equiparazione dei trattamenti economici e normativi con i contratti di pubblico impiego
□ eliminazione dei contratti precari introdotti con il pacchetto Treu, la Legge 30/2003, e Legge 142/2001 sui soci lavoratori, clausole di salvaguardia per part-time e tempi determinati
□ sanatoria per i contributi pensionistici versati in maniera ridotta a causa dei regimi di salario medio convenzionale, riconoscimento pieno del lavoro usurante
□ riconoscimento del lavoro svolto in regime di appalto come titolo per l'assunzione riservata nella pubblica amministrazione, con reinternalizzazione dei servizi e dei lavoratori
□ riappropriazione del controllo sul “ruolo” e sulle “finalità sociali” del lavoro sociale (contro la dequalificazione dei servizi, l’aumento delle pratiche repressive e di controllo sull’utenza, ecc...)